Performance
D.Lgs. n 150/2009
Art. 7.
Sistema di misurazione e valutazione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito
provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della
performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e'
svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance
di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione
della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti
di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6
del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto
previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38
e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di
cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla
Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal
comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le responsabilita'
del processo di misurazione e valutazione della performance, in
conformita' alle disposizioni del presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalita' di raccordo e di integrazione con i sistemi di
controllo esistenti;
d) le modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio.
Di seguito le informazioni relative a: